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🏘️ Contratto di camera & coabitazione – modello gratuito
Subaffittare una camera in un appartamento condiviso: modello gratuito di contratto per camera – con camera, uso comune, pigione, cauzione e regole di convivenza. Importante: ottenere il consenso del locatore (art. 262 CO).
Cosa contiene il modello
- Dati di sublocatore (conduttore principale) e coinquilino
- Camera e uso comune (cucina, bagno, balcone)
- Arredato / non arredato e durata
- Pigione, quota spese e cauzione
- Consenso del locatore (art. 262 CO)
- Regole di convivenza: pulizia, quiete, restituzione
Fondare una comunità abitativa in Svizzera: i tre modelli giuridici
Chi vuole fondare una WG in Svizzera prende, con la scelta della costruzione contrattuale, una decisione dalle conseguenze importanti. Il diritto di locazione degli art. 253 segg. CO non conosce alcun tipo di contratto specifico per la «comunità abitativa»; ogni WG deve quindi ricorrere a uno dei tre modelli giuridici collaudati dalla prassi. Quale variante sia adatta dipende dall’atteggiamento del locatore, dalla durata prevista della comunità e dal ricambio atteso dei coinquilini.
Nel primo modello tutti i membri firmano insieme il contratto di locazione principale e diventano conduttori con pari diritti e responsabilità solidale. Nel secondo modello una sola persona prende in locazione l’appartamento e subaffitta le singole camere secondo l’art. 262 CO. Nel terzo modello il locatore conclude con ogni abitante un contratto individuale per una camera, con il diritto di utilizzare i locali comuni.
Nessun modello è di per sé migliore: il contratto comune conferisce a tutti la piena posizione di conduttore ma vincola fortemente il gruppo; la sublocazione è flessibile ma concentra rischi e responsabilità sul conduttore principale; i contratti individuali separano giuridicamente gli abitanti ma lasciano al locatore il controllo sull’assegnazione delle camere. Un buon modello di contratto per la WG copre quindi tutte e tre le varianti e si completa con un contratto interno che disciplina nel dettaglio la convivenza.
Modello 1 – Contratto di locazione comune: solidarietà e disdetta congiunta
Se tutti i membri della WG firmano lo stesso contratto di locazione, nasce di regola una responsabilità solidale ai sensi degli art. 143 segg. CO: il locatore può esigere da ogni singola persona l’intera pigione, non soltanto la sua quota aritmetica. Se un membro non paga la propria parte, gli altri devono anticiparla e possono rivalersi su di lui soltanto all’interno – invocare la ripartizione interna nei confronti del locatore non serve a nulla.
Questa solidarietà è il prezzo di una posizione forte: tutti i coinquilini godono della piena protezione del diritto di locazione, nessuno può essere estromesso dall’alloggio dagli altri e il locatore deve indirizzare ogni disdetta a tutti i conduttori. Chi affitta in comune deve però essere consapevole dell’intreccio finanziario ed esaminare seriamente la solvibilità dei futuri coinquilini.
Anche la disdetta funziona solo insieme: il contratto può in linea di principio essere disdetto soltanto da tutti i conduttori congiuntamente, nel rispetto dei termini e delle scadenze degli art. 266 segg. CO. Un singolo membro non può disdire per sé solo; resta vincolato fino a una modifica del contratto. Chi vuole uscire ha bisogno della collaborazione degli altri e del consenso del locatore a un’appendice contrattuale che liberi la persona uscente e integri, se del caso, chi subentra.
Modello 2 – Conduttore principale e sublocazione secondo l’art. 262 CO
Nel secondo modello una sola persona figura nel contratto principale e subaffitta le altre camere. L’art. 262 CO consente espressamente la sublocazione, ma esige il consenso del locatore. Questo dovrebbe essere ottenuto per scritto prima dell’ingresso dei subconduttori; chi subaffitta senza consenso rischia, nel caso peggiore, la disdetta del rapporto di locazione principale.
Il locatore può negare il consenso soltanto per tre motivi definiti dalla legge: se il conduttore principale rifiuta di comunicargli le condizioni della sublocazione, se queste condizioni sono abusive rispetto a quelle del contratto principale o se dalla sublocazione gli derivano svantaggi essenziali. Un generico «non voglio una WG» non basta – l’uso come comunità abitativa non è di per sé un motivo di rifiuto.
È abusivo in particolare un canone di sublocazione eccessivo: il conduttore principale non deve in linea di principio trarre profitto dalla sublocazione. La pigione della camera deve orientarsi alla quota proporzionale della pigione principale; un supplemento è giustificato solo se remunera vere prestazioni aggiuntive, come l’arredamento, le pulizie o apparecchi messi a disposizione. Il calcolo va inserito in modo trasparente nel contratto di sublocazione.
Va infine considerato il doppio ruolo del conduttore principale: verso il locatore risponde da solo dell’intera pigione e del comportamento dei suoi subconduttori; verso questi ultimi è lui stesso locatore, con tutti gli obblighi corrispondenti. Se il rapporto principale termina, anche i contratti di sublocazione perdono il loro fondamento – un rischio sul quale i subconduttori dovrebbero essere lealmente informati.
Modello 3 – Contratti individuali direttamente con il locatore
Nel terzo modello il locatore conclude con ogni abitante un contratto proprio per una determinata camera, unito al diritto di utilizzare cucina, bagno e gli altri locali comuni. Ogni rapporto di locazione è giuridicamente autonomo: ognuno paga solo la propria pigione, non risponde per gli altri e può disdire in modo indipendente.
Il grande vantaggio è la separazione: né la solidarietà né la costruzione della sublocazione gravano sui rapporti fra gli abitanti. Vi sono però svantaggi di peso: la WG perde il controllo sulla propria composizione, perché le camere libere vengono assegnate dal locatore – un diritto di proposta degli abitanti rimanenti dovrebbe quindi essere espressamente pattuito. Inoltre, spese accessorie e responsabilità per i locali comuni devono essere delimitate con precisione in ogni contratto.
Nella prassi questo modello è raro per i classici appartamenti familiari, ma diffuso nella locazione mirata di camere. Chi come proprietario vuole affittare una camera in una WG si trova di solito meglio con contratti individuali: permettono condizioni specifiche per ogni camera, rapporti di disdetta chiari e una rilocazione ordinata, senza toccare gli altri contratti.
Il contratto interno della WG: perché serve oltre al contratto di locazione
Il contratto di locazione – qualunque sia il modello – disciplina soltanto il rapporto esterno con il locatore. Come gli abitanti ripartiscono i costi, chi occupa quale camera, come si svolge un’uscita e che cosa vale in caso di conflitto non vi figura. Senza regole, una WG forma spesso, nei rapporti interni, una società semplice ai sensi degli art. 530 segg. CO – con norme suppletive che raramente corrispondono alle aspettative degli interessati, per esempio l’unanimità per molte decisioni.
È proprio questa lacuna che il contratto interno colma. Esso stabilisce chi sostiene quale quota di pigione e spese accessorie, a chi appartiene quale parte della garanzia, come vengono designati i subentranti, quali termini di disdetta valgono all’interno e con quale procedura un membro deve lasciare la comunità. È il complemento del contratto di locazione: all’esterno il locatore, all’interno la comunità.
Il contratto interno è utile in tutti e tre i modelli. Con la solidarietà garantisce il regresso verso i membri morosi; con la sublocazione integra i singoli contratti con regole comuni; persino con contratti individuali organizza piano delle pulizie, acquisti comuni e cassa comune. Quale documento scritto firmato da tutti, svolge inoltre una preziosa funzione di prova se in seguito sorge una lite.
Ripartire i costi in modo equo: pigione, spese accessorie e acquisti comuni
La ripartizione più semplice della pigione – parti uguali per tutti – è raramente la più equa. Si è affermata una chiave secondo la grandezza delle camere: le superfici private vengono messe in proporzione, quelle comuni sostenute in parti uguali. Le differenze qualitative come balcone, lavabo privato o rumore stradale si traducono in supplementi o riduzioni. L’essenziale è che la chiave figuri nel contratto interno e sia accettata da tutti.
Per gli altri costi vale: spese accessorie secondo il contratto, elettricità, Internet e il canone Serafe si dividono per lo più pro capite, perché il consumo difficilmente può essere attribuito a una camera. Per i materiali di consumo come detersivi, carta igienica o alimenti di base, una cassa comune con contributo mensile fisso genera meno discussioni dei conteggi spontanei; un’app o una semplice tabella garantisce la trasparenza.
Meritano attenzione gli acquisti comuni come divano, lavatrice o stoviglie. Il contratto della WG dovrebbe contenere un inventario da cui risulti che cosa è proprietà comune, che cosa appartiene a una singola persona e che cosa succede all’uscita: rilevamento da parte dei rimanenti al valore residuo, vendita o asporto. Senza queste regole lo scioglimento della WG diventa regolarmente una prova di forza.
La garanzia di locazione nella WG: art. 257e CO e quote interne
Per la garanzia di locazione vale l’art. 257e CO: per i locali d’abitazione il locatore può esigere al massimo tre pigioni mensili a titolo di garanzia e deve depositare l’importo su un conto di risparmio o un deposito bancario intestato al conduttore. Un versamento in contanti al locatore senza conto vincolato non corrisponde al regime legale e non dovrebbe mai essere accettato. La banca libera i fondi soltanto con il consenso di entrambe le parti, in base a una sentenza esecutiva o alla scadenza del termine legale dopo la fine della locazione.
Nella WG si aggiunge la dimensione interna: tutti i versanti figurano insieme sul conto di garanzia, ma la banca non conosce le quote interne. Il contratto della WG dovrebbe quindi documentare con precisione chi ha versato quanto, affinché al momento del rimborso – spesso anni dopo – non sorgano liti sulle parti.
Delicato è il cambio di abitante: la banca non versa quote individuali durante la locazione in corso. Nella prassi, quindi, la persona che subentra rimborsa direttamente la quota a quella che esce e le succede internamente nei suoi diritti. È opportuna una riserva scritta per i danni: chi rileva una quota dovrebbe prendere in consegna la camera con un verbale, per non dover rispondere in seguito dei danni del predecessore se il locatore, alla fine, opera deduzioni dalla garanzia.
Ingresso e uscita dei coinquilini: regolare bene il subentro
Il cambio di coinquilini è la fonte di conflitti più frequente di ogni WG – e il motivo principale per disciplinare il subentro nel contratto. Il contratto interno dovrebbe prevedere un termine di disdetta interno, un diritto di proposta della persona uscente per la propria successione e un diritto di veto dei membri rimanenti. Nel modello della sublocazione la decisione formale spetta al conduttore principale; con il contratto comune, l’ammissione di nuovi conduttori richiede la collaborazione del locatore.
Per la camera stessa si raccomanda un verbale di consegna, sul modello di quanto il diritto di locazione conosce per la restituzione della cosa locata secondo l’art. 267 CO: stato della camera, difetti esistenti, mobili rilevati – il tutto con data, fotografie e firme. Il verbale protegge entrambe le parti: chi esce documenta ciò di cui non risponde, chi entra ciò che ha trovato.
Infine i contratti vanno aggiornati. Con il contratto comune ciò avviene mediante un’appendice scritta con cui il locatore libera la persona uscente e ammette quella nuova – solo così cessa la responsabilità solidale di chi esce. Nel modello della sublocazione, il vecchio contratto viene terminato e ne viene concluso uno nuovo; il locatore va informato del cambio. Chi consegna soltanto le chiavi e dimentica i documenti resta giuridicamente obbligato.
Regole per la vita quotidiana: pulizie, quiete, ospiti e animali
La maggior parte dei conflitti nelle WG non riguarda i soldi, ma la quotidianità. Un piano delle pulizie con zone chiaramente assegnate e turni a rotazione fa quindi parte di ogni buon contratto di comunità abitativa – idealmente completato da una conseguenza in caso di inadempimento, come l’obbligo di recuperare i compiti mancati o un contributo a una pulizia professionale comune.
Anche le ore di quiete e gli ospiti meritano una regola. Sono opportuni periodi di riposo notturno allineati al regolamento interno dello stabile e un obbligo di accordo per le feste. Per gli ospiti si è dimostrata valida un’impostazione generosa con un limite chiaro: oltre una certa durata di permanenza al mese, l’ospite diventa ospite fisso e partecipa alle spese accessorie – oppure serve il consenso di tutti, perché trasferirsi di fatto non è un’opzione.
Gli animali domestici vanno verificati due volte: prima deve permetterli il contratto di locazione principale, poi dovrebbero acconsentire tutti i membri, perché allergie e questioni di custodia riguardano l’intera comunità. Per la cassa comune, infine, importo dei contributi, gestione e diritto di consultazione appartengono al contratto, così come un meccanismo decisionale per gli acquisti: le piccole spese a maggioranza, quelle grandi all’unanimità.
Assicurazioni nella comunità abitativa: chi assicura che cosa?
Un’assicurazione di responsabilità civile privata è vivamente raccomandata a ogni membro della WG. Copre in particolare i danni ai locali presi in locazione – dalla macchia di vino rosso sul parquet alla rottura dei vetri – e protegge esattamente là dove il locatore avanzerà pretese alla fine della locazione. Poiché con il contratto comune tutti rispondono solidalmente, è nell’interesse di ciascuno che davvero tutti i membri siano assicurati; il contratto interno può rendere obbligatoria la stipula.
Per l’economia domestica, ogni persona assicura da sé i propri beni; la somma assicurata deve coprire il valore effettivo di vestiti, elettronica e mobili, altrimenti in caso di sinistro minaccia una riduzione per sottoassicurazione. Alcuni assicuratori offrono soluzioni speciali per WG o polizze comuni per economie domestiche – con le polizze comuni occorre però chiarire con precisione che cosa succede all’uscita di una persona e chi resta contraente.
Spesso resta aperta la questione dei beni comuni: il divano comprato insieme, la macchina del caffè condivisa. La soluzione più semplice è che una persona li includa nella propria polizza economia domestica e che ciò venga annotato, valori compresi, nell’inventario del contratto della WG. In caso di sinistro è così chiaro chi fa valere la pretesa e come l’indennizzo viene ripartito all’interno.
Compilare il contratto di WG passo dopo passo
Il primo passo è la scelta del modello giuridico, perché determina i documenti necessari: contratto comune più contratto interno, contratti di sublocazione più consenso del locatore, oppure contratti individuali. Si registrano poi integralmente le parti – tutti i membri con nome, indirizzo e recapiti – e si descrive con precisione l’oggetto: appartamento, camera assegnata con la sua superficie, locali in uso comune, quote di cantina e solaio.
Il secondo blocco riguarda le cifre: pigione totale e quote interne secondo la chiave di ripartizione, spese accessorie con modalità di conteggio, contributi alla cassa comune, importo della garanzia con ripartizione interna e dati del conto, nonché le scadenze di pagamento. Nel modello della sublocazione, la derivazione trasparente della pigione della camera dalla pigione principale va inserita nel contratto, per fugare ogni sospetto di maggiorazione abusiva.
Il terzo blocco disciplina inizio e fine: data di ingresso, termini e scadenze di disdetta interni, procedura di subentro e verbale di consegna. Seguono le regole quotidiane, dal piano delle pulizie agli ospiti. Alla fine tutti i membri firmano ogni esemplare, ognuno ne riceve uno e il consenso scritto del locatore alla sublocazione o all’uso come WG viene allegato. Un modello compilato con cura non sostituisce una consulenza in caso di lite, ma previene la maggior parte delle liti in partenza.
Casi particolari: coppie, camere ammobiliate, conflitti e scioglimento
Se una coppia si trasferisce in una camera della WG si pongono questioni particolari: due persone pagano di più perché usano maggiormente bagno, cucina e spese accessorie? L’uso corrente prevede un supplemento sulla quota della camera e una ripartizione pro capite delle spese. Entrambi i partner dovrebbero firmare il contratto interno o di sublocazione, così che in caso di separazione sia chiaro chi può restare e chi risponde della pigione.
Le camere ammobiliate esigono un inventario dettagliato con stato e valori, allegato al contratto. Va considerato il termine di disdetta legale più breve: per la locazione di camere ammobiliate la legge prevede, nel quadro degli art. 266 segg. CO, un termine di due settimane per la fine di un mese di locazione – le camere ammobiliate subaffittate si disdicono quindi molto più rapidamente di interi appartamenti.
Nel conflitto sull’esclusione di un membro si rivela il valore di contratti chiari: i coinquilini non possono mettere nessuno alla porta di propria iniziativa. Con il contratto comune la persona indesiderata resta conduttrice finché il contratto non viene modificato; le vie realistiche sono la trattativa, la mediazione o, come ultima risorsa, la disdetta congiunta. Nel modello della sublocazione il conduttore principale può disdire ordinariamente il contratto di sublocazione rispettando i termini. Il contratto interno dovrebbe prevedere per questi casi una procedura equa con diffida e termini.
Per lo scioglimento completo vale: disdetta scritta congiunta firmata da tutti i conduttori e indirizzata al locatore, riconsegna dell’alloggio con verbale, conteggio finale delle spese accessorie e della cassa comune, divisione dell’inventario secondo le regole del contratto e, da ultimo, liberazione della garanzia secondo l’art. 257e CO con ripartizione interna conforme alle quote documentate.
Errori frequenti e consigli pratici
L’errore più frequente è non concludere alcun contratto interno: finché tutti vanno d’accordo sembra superfluo – serve esattamente quando non è più così. Altrettanto rischiose sono la sublocazione senza consenso scritto del locatore secondo l’art. 262 CO e la pigione di sublocazione eccessiva, che può dare ai subconduttori una pretesa di restituzione e mettere in pericolo il rapporto di locazione principale.
Altri classici: consegnare quote di garanzia in contanti senza ricevuta invece di documentarle correttamente; cambiare camera senza verbale di consegna, cosicché alla fine nessuno può più attribuire i danni; e uscire senza adeguare il contratto – chi lascia semplicemente un contratto comune resta, per effetto della solidarietà degli art. 143 segg. CO, obbligato per l’intera pigione, talvolta per anni.
I consigli essenziali per concludere: sistemare tutto per scritto prima dell’ingresso, non al primo conflitto. Verificare la chiave di ripartizione ogni anno, soprattutto dopo modifiche della pigione. Controllare insieme il conteggio delle spese accessorie del locatore e ribaltarlo all’interno in modo tracciabile. E a ogni cambio rispettare la triade: adeguare il contratto, redigere il verbale, regolare la quota di garanzia. Chi utilizza sistematicamente il modello gratuito e lo adatta alla propria situazione pone la base migliore per una convivenza serena.
Domande frequenti
Una camera in coabitazione è una sublocazione?
Sì. Il conduttore principale che rilocca una camera instaura una sublocazione e necessita del consenso del locatore (art. 262 CO). La pigione di sublocazione non deve essere abusiva.
Chi risponde verso il locatore?
Il conduttore principale resta responsabile del contratto principale e dei danni verso il locatore. Regolate quindi chiaramente cauzione, regolamento e restituzione nel contratto.
Esclusione di responsabilità: Questo modello è fornito gratuitamente e senza garanzia. Costituisce un aiuto indicativo e non sostituisce una consulenza legale. Fanicla Medien Gruppe GmbH non si assume alcuna responsabilità per completezza, correttezza, attualità o validità giuridica. Verifica tutti i dati e, in caso di dubbio, consulta un·a professionista.